Statuto e Regolamento

Statuto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia

(Testo approvato dall'Assemblea dei Soci tramite votazione telematica chiusa il 15 novembre 2023)

CAPO I - DENOMINAZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1

La "Società Italiana di Mineralogia e Petrologia Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore ETS" (di seguito l'Associazione), che trae origine dalla Società Mineralogica Italiana, già avente sede in Pavia e riconosciuta giuridicamente con decreto reale 12 dicembre 1940, n. 1901, ha lo scopo socialmente utile di favorire, coordinare, divulgare e valorizzare gli studi e le ricerche tese al progresso della conoscenza in tutti i settori delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato, sia nell'ambito della ricerca di base sia nelle sue applicazioni (da ora in poi Scienze Mineralogiche e Petrologiche). L'associazione promuove inoltre affiliazioni con altre associazioni scientifiche e culturali rivolte a discipline affini, attraverso attività comuni in conformità allo Statuto.
L'indicazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, di seguito indicato anche - per brevità - CTS), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via esclusiva o principale le attività di interesse generale elencate ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore contrassegnate dalle seguenti lettere:
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
L'Associazione in particolare svolge le seguenti attività all'interno delle suddette attività di interesse generale:
  1. organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio, scuole, workshop, cicli seminariali, mostre ed esposizioni destinati alla presentazione e alla discussione dei risultati di ricerche scientifiche;
  2. promozione di iniziative e proposte inerenti alle Scienze Mineralogiche e Petrologiche;
  3. partecipazione ad iniziative delle organizzazioni scientifiche internazionali con cui l'Associazione condivide tematiche culturali e rappresentazione della propria comunità in seno alle predette organizzazioni;
  4. pubblicazione e divulgazione di riviste scientifiche, resoconti e manuali sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
  5. istituzione e conferimento di premi e borse di studio agli associati o a personalità che si distinguono nell'ambito delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche e Mineralogiche;
  6. promozione e coordinamento di progetti di ricerca e di collaborazione, nazionali e internazionali di ampio interesse mineralogico e petrologico teorico e/o applicativo;
  7. assunzione di ogni iniziativa che possa contribuire al progresso conoscitivo nel contesto delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche;

L'Associazione nell'esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, può liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
L'Associazione, inoltre, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il Consiglio di Presidenza può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.
In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio di Presidenza e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 3

L'Associazione, la cui durata è illimitata, esercita le proprie attività di cui all'art. 2 verso i soci e non soci, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale.

Art. 4

L'Associazione pone la sua sede legale in Pisa.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio di Presidenza può stabilire l'istituzione di sedi secondarie e locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

CAPO II - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 5

Il Patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  2. da eventuali disponibilità finanziarie accumulate nel tempo; Le Entrate dell'Associazione sono costituite;
  3. dalle quote sociali;
  4. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  5. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui all'Art. 2 e per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno il Consiglio di Presidenza predispone il Rendiconto dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 13 Codice del Terzo Settore. Il Consiglio redigerà, unitamente al bilancio, la Relazione di Missione ed il bilancio previsionale dell'esercizio in corso.
Tali documenti saranno approvati dall'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
In caso di superamento delle soglie dettate dall'art. 14 del C.T.S. o comunque dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Bilancio sociale redatto in base ai criteri stabiliti dalla legge.
È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.


CAPO III - LIBRI SOCIALI

Art. 7

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

  1. il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Presidenza. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni.

CAPO IV - ASSOCIATI

Art. 8

Possono essere soci le persone fisiche, enti senza scopo di lucro o altri Enti del Terzo settore che condividono le finalità dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio di Presidenza, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto richiedente, solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato idee o tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; per le associazioni ad enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Ogni ente e organizzazione regolarmente iscritto è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un suo delegato.
Gli associati che non avranno provveduto al versamento della quota associativa entro il 31 (trentuno) marzo saranno considerati dimissionari.

I soci godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.
I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.
Ogni socio può richiedere al Presidente del Consiglio di Presidenza di esaminare i libri sociali senza arrecare pregiudizio all'Associazione o comunque senza rendere difficoltosa la gestione dell'attività associativa.

Art. 9

L'Associazione comprende tre categorie di soci:

  1. Soci ordinari persone fisiche: persone fisiche con più di trentacinque anni di età.
  2. Soci ordinari istituzionali: enti senza scopo di lucro a carattere scientifico, culturale e tecnico, pubblici o privati, nonché biblioteche, fondazioni, Enti del Terzo Settore. Essi partecipano alle attività dell'Associazione tramite il proprio legale rappresentante o un suo delegato.
  3. Soci juniores: Persone fisiche che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Con la fine dell'anno solare in cui i soci juniores hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, essi cessano d'ufficio dall'appartenere alla categoria "juniores" diventando automaticamente soci ordinari, ferma restando la debenza della quota al 31 (trentuno) marzo.

Art. 10

La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, morosità (dichiarata dal Consiglio), indegnità (sancita dall'Assemblea).
Per morosità si intende l'accertata omissione del versamento della quota associativa annua.

CAPO V - ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell'Associazione fra i propri associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

CAPO VI - ASSEMBLEA

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Presidente, per e-mail, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (purché in Italia) o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Bilanci (preventivo e consuntivo) e del Programma annuale di attività.
Inoltre, quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata, il Presidente convoca l'Assemblea entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
  1. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.
Le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche tramite votazioni on-line che assicurino il riconoscimento degli associati. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso o diniego o astensione alla stessa.
Il Consiglio di Presidenza indica la data entro cui far pervenire la decisione dell'associato, la quale non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.
Il Consiglio di Presidenza, alla scadenza prefissata, raccoglie tutte le votazioni e pubblica i risultati delle votazioni sul sito internet dell'Associazione, e ne redige apposito verbale.

Art. 13

L'Assemblea:
  1. elegge e revoca i componenti degli altri Organi sociali e nell'elezione del Presidente rispetta preferibilmente un criterio di alternanza tra soggetti operativi nelle diverse aree delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche.
  2. Sulla base delle candidature presentate l'Assemblea elegge Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e i sei membri del Consiglio di Presidenza;
  3. approva il bilancio consuntivo e di previsione;
  4. delibera sul Programma annuale di attività;
  5. approva il Regolamento interno all'Associazione,
  6. delibera sugli indirizzi generali dell'attività e sulle direttive al Consiglio,
  7. delibera    sulle    modifiche    dello    Statuto    (art.    23)    e    sullo scioglimento dell'Associazione (art. 24),
  8. Autorizza il Consiglio di Presidenza a stipulare contratti di apertura di linee di credito con istituti finanziari superiori ad euro 100.000 (centomila);
  9. su proposta del Consiglio di Presidenza delibera sull'acquisto di immobili e di strumenti derivati;
  10. delibera sull'espulsione dei soci per indegnità ex art. 10;
  11. decide su quant'altro ad essa demandato per legge e statuto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente o altra persona a tale scopo nominata in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente.
L'assemblea nomina di volta in volta il proprio Segretario.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, nonché di altri organi sociali, sono assunte con voto palese.
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; ove non sia disposto diversamente nel presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Ciascun socio partecipante all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di tre o cinque soci impossibilitati a partecipare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 CTS. Le deleghe debbono risultare da atto scritto e non possono essere attribuite a membri del Consiglio di Presidenza o di controllo né a dipendenti della Associazione. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, sia in proprio che per delega. Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.

CAPO VII - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 15

Il Consiglio di Presidenza è l'organo amministrativo dell'associazione; esso si compone di un numero di dieci membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e sono eleggibili al massimo per due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento di un membro del Consiglio diverso dal Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea; il membro "cooptato" decade, in assenza di convalida, decorsi 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Art. 16

Il Consiglio di Presidenza è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato quando ne è fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso.
Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente (in caso di assenza o impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza.
Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; delle sedute del Consiglio di Presidenza si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
I membri del Consiglio possono essere dislocati anche in luoghi diversi, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del Presidente o del Segretario, purché si tratti di luoghi collegati in via audio e video, siano osservati il metodo della collegialità ed il criterio della parità di trattamento e purché sia consentito:
i) al Presidente: di accertare l'identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto; di regolare svolgimento della riunione; di constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) al Segretario: di apprendere senza difficoltà e documentare senza incertezze gli accadimenti ed i deliberati della riunione; iii) ai componenti del Consiglio di Presidenza: di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli argomenti proposti, nonché di produrre documenti.

Art. 17

Il Consiglio di Presidenza è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti degli indirizzi generali dell'attività e delle direttive, nonché del Programma annuale di attività, stabiliti dall'Assemblea. Esso redige lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla Relazione di missione, nonché lo schema del Regolamento interno all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

CAPO VIII - PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza. In caso di comprovata urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti agli argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell'avviso di convocazione.
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto tra i Soci in un'Assemblea appositamente convocata.

CAPO IX - VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 19

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, controfirma i verbali e gli atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
In caso di impedimento temporaneo del Segretario la redazione dei verbali è affidata ad uno dei Consiglieri su designazione del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea in conformità delle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi dell'Associazione, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari e su mandato del Presidente effettua gli incassi ed i pagamenti. Il Tesoriere potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni dagli altri Consiglieri, dal personale dipendente dell'associazione o da consulenti esterni.
In caso di vacanza della carica di Segretario o Tesoriere, il Consiglio di Presidenza nomina tra i propri membri un sostituto temporaneo e provvede a convocare con urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Segretario o Tesoriere. Il nuovo eletto durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza e potrà essere rieletto per un ulteriore mandato.


CAPO X - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

In caso di superamento dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o comunque in ogni caso in cui la legge lo preveda, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo, in caso di nomina, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto senza limiti di tempo.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Si applicano gli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

CAPO XI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e relative alle decisioni di rifiuto all'ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri eletto dall'Assemblea.
Detto Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, il cui lodo, ex bono et aequo, sarà inappellabile.


CAPO XII - SEZIONI E COMMISSIONI

Art. 22

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno il dieci per cento dei Soci, l'Associazione può articolarsi in Sezioni per aree omogenee di interessi scientifici.
Ogni Socio, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, può esprimere la sua volontà di afferire alle Sezioni istituite.
Ciascuna Sezione è presieduta da un Coordinatore, al quale è affidata anche la rappresentanza italiana presso gli organismi internazionali del settore. Ogni Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.
Ciascuna Sezione ha un Coordinamento di Sezione composto da almeno cinque membri eletti dai Soci afferenti alla Sezione come stabilito dal Regolamento. Tali membri restano in carica per non più di tre anni, sono rieleggibili, ma non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.


CAPO XIII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 23

Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su proposta del Consiglio di Presidenza, con deliberazione dell'Assemblea e la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.
La decisione di modifica deve essere assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO XIV - SCIOGLIMENTO

Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Contestualmente alla decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i non soci.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, indicando uno o più Enti del Terzo Settore come beneficiari, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Ogni associato ha la facoltà di proporre un Ente del terzo Settore a cui destinare il patrimonio residuo; la scelta ricadrà sull'Ente che ha conseguito il maggior numero di voti.


CAPO XV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso.

Regolamento della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia

(In fase di redazione)