Art. 1
La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (in breve SIMP), che trae origine dalla Società Mineralogica Italiana, già avente sede in Pavia e riconosciuta giuridicamente con Decreto reale del 12 dicembre 1940, n. 1901, è un'associazione che ha lo scopo di favorire, coordinare e valorizzare gli studi e le ricerche tese al progresso della conoscenza in tutti i settori delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato, sia nell'ambito della ricerca di base sia delle sue applicazioni. Inoltre, SIMP promuove affiliazioni con altre associazioni scientifiche e culturali rivolte a discipline affini, attraverso attività comuni in conformità allo statuto.
L'associazione consegue tali scopi:
a) organizzando congressi, convegni, giornate di studio, scuole, workshop, cicli seminariali, mostre ed esposizioni destinati alla presentazione e alla discussione dei risultati di ricerche scientifiche, nonché promuovendo iniziative e proposte che interessino gli ambiti culturali sopra definiti;
b) partecipando ad iniziative delle organizzazioni scientifiche internazionali con cui la SIMP condivide tematiche culturali, e rappresentando la propria comunità in seno ad esse;
c) partecipando alla pubblicazione, sia in formato cartaceo sia on-line, di periodici scientifici e pubblicando in proprio un bollettino on-line sull'attività svolta dalla SIMP;
d) promuovendo l'istituzione e il conferimento di premi e borse di studio;
e) assumendo, infine, ogni iniziativa che possa contribuire al progresso conoscitivo nel contesto delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato.
La sede legale dell'associazione è stabilita ogni biennio dal Consiglio di Presidenza.
Art. 2
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili inventariati, nonché medio tempore dalle somme o da altri valori provenienti da donazioni liberali e da contributi che siano rispettivamente destinati specificatamente ai fini di cui all'Art.1, e infine dai fondi comunque accantonati a seguito di avanzi accertati in sede di bilancio.
I proventi della SIMP sono costituiti dalle rendite del patrimonio, dalle quote sociali, dalle liberalità e dai contributi non specificatamente destinati a incremento del patrimonio.
Art. 3
L'associazione comprende sia soci italiani sia soci comunitari o extra-comunitari, suddivisi in: a) soci ordinari individuali persone fisiche, b) soci ordinari istituzionali, c) soci juniores.
I soci ordinari istituzionali sono enti a carattere scientifico, culturale e tecnico, pubblici o privati, nonché biblioteche, fondazioni, enti del Terzo Settore e società sia a carattere industriale sia commerciale. Essi partecipano alle attività della SIMP tramite il loro rappresentante legale o un suo delegato.
Possono sceglier di aderire, se lo desiderano, come soci juniores le persone fisiche che non hanno compiuto i 35 anni di età. Con la fine dell'anno solare in cui i predetti hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, essi cessano d'ufficio dall'appartenere alla categoria dei soci juniores diventando automaticamente soci ordinari, se in regola con i pagamenti delle quote associative, altrimenti decadono dall'associazione previa comunicazione preventiva della decadenza stessa.
Solo i soci ordinari individuali possono accedere alle cariche sociali e presentare le relative candidature.
La misura delle quote di associazione è stabilita sia per le persone fisiche, anche juniores, sia per gli altri soggetti avanti menzionati, dalle norme contenute nel Regolamento.
Art. 4
Le proposte per la nomina di nuovi soci devono essere presentate da almeno due soci al Consiglio di Presidenza che delibera sulla proposta da portare poi a ratifica dell'Assemblea.
La qualifica di socio si può perdere per:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla Segreteria della SIMP;
b) decadenza, dovuta a morosità triennale nel pagamento della quota di associazione, pur a seguito di sollecito dell'associazione;
c) radiazione, dovuta a indegnità per gravi motivi.
La radiazione è deliberata, su proposta del Consiglio di Presidenza, dall'Assemblea.
Tutti i soci, purché in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di intervenire alle Assemblee, di partecipare alle votazioni, in qualsiasi forma indette, e di ricevere le pubblicazioni della associazione, secondo quanto previsto dal Regolamento, nonché di presentare proposte di qualsiasi genere.
Art. 5
Organi dell'associazione sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea dei Soci e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6
Il Presidente rappresenta SIMP, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento e prende, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti riferendone alla successiva riunione del Consiglio di Presidenza.
Art. 7
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, ovvero per espresso incarico del Presidente stesso.
Art. 8
SIMP è retta e amministrata dal Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, il Vice Presidente, sei Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dai Soci ed entrano in funzione il 1 gennaio.
L'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Segretario e del Tesoriere si tiene nell'anno precedente rispetto a quello della loro entrata in carica. Se prima dell'entrata in carica viene riunito il Consiglio di Presidenza, gli eletti sono invitati ad assistere alle riunioni senza diritto di voto.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica due anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il Segretario e il Tesoriere restano in carica 4 anni e possono essere riconfermati al massimo per un altro quadriennio.
I Consiglieri restano in carica 4 anni e vengono eletti ogni biennio in numero di tre, in modo da permettere un avvicendamento parziale. Essi non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.
Qualora durante il biennio rimanesse vacante la carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino al termine del mandato del Presidente sostituito. Nel caso in cui fosse la carica di Vice Presidente a rimanere vacante, detta carica è affidata dal Consiglio di Presidenza ad uno dei Consiglieri fino al termine del mandato del Vice Presidente sostituito.
In caso di vacanza delle cariche sia di Presidente sia di Vice Presidente, il Consigliere più anziano assume temporaneamente le funzioni di Presidente e comunica contestualmente ciò ai Soci. Il Consigliere con funzioni di Presidente procede ad indire con urgenza elezioni alle cariche vacanti. Entro 45 giorni da quando il Consigliere più anziano ha preso temporaneamente le funzioni di Presidente, il Consiglio di Presidenza comunica le candidature alle cariche vacanti. Entro 1 mese, a partire dalla comunicazione del Consiglio di Presidenza, i Soci possono esprimere loro specifiche candidature, ciascuna supportata da almeno 50 Soci. Le elezioni devono concludersi entro quattro mesi da quando il Consigliere più anziano ha preso temporaneamente le funzioni di Presidente.
In caso di vacanza di posti di Consigliere si attingerà alla graduatoria dei non eletti.
Art. 9
Il Consiglio di Presidenza:
a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
b) delibera circa il luogo, la data e le modalità delle adunanze scientifiche e amministrative e circa l'opportunità di indire votazioni on-line;
c) comunica all'Assemblea la nomina dei nuovi soci, la cessazione dei dimissionari e dei decaduti per morosità, e propone la radiazione dei soci per gravi motivi;
d) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo e li presenta, con una sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea;
e) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, da portare a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva dell'Assemblea stessa;
f) cura l'ordinaria amministrazione della SIMP e ne assicura il funzionamento;
g) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, designando i rappresentanti della SIMP in seno ad esse;
h) nomina i responsabili delle pubblicazioni della SIMP;
i) formula il Regolamento per l'attuazione dello Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
l) nomina le commissioni giudicatrici dei premi scientifici e delibera le loro assegnazioni.
Art. 10
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Presidente da almeno tre dei suoi componenti.
In ogni caso, è il Presidente che convoca le riunioni, tramite posta elettronica, inviando l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti tolti gli assenti giustificati, e comunque con la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Il Consiglio di Presidenza può riunirsi per via telematica, quando siano ravvisati dal Presidente motivi di urgenza. La seduta telematica è convocata all'atto della sua apertura e resta aperta per una settimana. Essa viene tenuta per discutere su proposte specifiche del Presidente.
Ai fini della delibera, ogni membro del Consiglio di Presidenza si esprime con parere positivo, negativo o astenuto. La seduta telematica è valida quando entro i termini di cui sopra almeno sei membri del Consiglio di Presidenza si sono espressi. Il verbale della seduta telematica viene portato in approvazione nella prima seduta fisica immediatamente successiva.
Art. 11
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative. Essa:
a) è l'organo sovrano della SIMP e ne stabilisce le direttive generali;
b) elegge il Presidente, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Revisori dei conti;
c) discute e approva i bilanci; ratifica l'ammissione di nuovi Soci, e prende atto delle dimissioni e della decadenza di soci per morosità;
d) delibera su tutte le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
L'Assemblea può esprimere le proprie deliberazioni sia durante le riunioni sia, quando disposto dal Consiglio di Presidenza, mediante votazioni on-line. Il rinnovo delle cariche sociali è effettuato di norma attraverso votazioni online, salvo diversa motivata decisione del Consiglio di Presidenza.
Art. 12
L'Assemblea dei soci tiene adunanze, di carattere scientifico e amministrativo, almeno una volta all'anno. Potrà inoltre essere convocata tutte le volte che il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, ne ravvisi la necessità. Inoltre, quando almeno un decimo dei soci gliene faccia richiesta scritta motivata, il Presidente convoca l'Assemblea entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In ogni caso, la convocazione dell'Assemblea è indetta dal Presidente tramite messaggio di posta elettronica che dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 13
Ogni Socio ha diritto a un voto. Nel caso dei soci istituzionali il voto spetta al legale rappresentante o a un suo delegato. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo altri due soci.
L'Assemblea dei soci delibera validamente in prima convocazione con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto. Le deliberazioni, in entrambi i casi, salvo quando diversamente disposto dal presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti espressi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
Art. 14
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, controfirma i verbali e gli atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio.
In caso di impedimento temporaneo del Segretario, la redazione dei verbali è affidata ad uno dei Consiglieri, designato dal Consiglio di Presidenza.
Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, e in conformità alle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della SIMP, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari e, su mandato del Presidente, effettua gli incassi e i pagamenti. Il Tesoriere potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal Segretario e dalla Segreteria dalla SIMP.
In caso di vacanza della carica di Segretario o Tesoriere, il Consiglio di Presidenza nomina un sostituto temporaneo e provvede a indire con urgenza nuove elezioni, secondo l'Art. 4 del Regolamento. Le candidature sono individuate dal Consiglio di Presidenza e definite in numero possibilmente doppio rispetto ai posti disponibili. Tale elenco sarà inviato ai soci entro due mesi dalla data delle elezioni. Eventuali altre candidature dovranno pervenire da parte di un gruppo di almeno 50 Soci al Presidente entro un mese dalla data delle elezioni. Ai soci dovrà essere data comunicazione di tutte le candidature entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Il neo-eletto durerà in carica per il periodo residuo rispetto ai quattro anni, e potrà essere rieletto per altri due mandati.
Art. 15
Un Collegio di tre Revisori, di cui due effettivi ed uno supplente, esercita la sorveglianza ed il riscontro contabile sulla gestione patrimoniale e finanziaria della SIMP e ne riferisce annualmente all'Assemblea, all'atto della presentazione alla medesima dei bilanci preventivo e consuntivo, tramite una relazione analitica del bilancio consuntivo portato in approvazione. A tale effetto il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Presidenza, sarà trasmesso dal Presidente al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione ai Soci.
I Revisori dei conti sono eletti dai Soci, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati per il quadriennio successivo.
Art. 16
I beni di SIMP devono essere descritti in inventari. Le somme che provengono alla SIMP per donazione, eredità o legato o che siano concesse a titolo di contributo, qualora siano state specificatamente destinate dal disponente a incremento del patrimonio, come pure in generale le somme ricavate dalla vendita di beni, devono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I titoli e la liquidità devono essere depositati presso enti che prestino servizi di intermediazione finanziaria (Poste italiane o Istituti bancari) scelti dal Consiglio di Presidenza.
Art. 17
L'esercizio finanziario della SIMP decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18
I Soci possono deliberare o esprimere pareri sia mediante votazioni durante le riunioni dell'Assemblea sia mediante consultazioni telematiche, cioè attraverso votazioni on-line. Ogni qualvolta ci sia necessità di raccogliere il parere dei soci, ivi incluse le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, è facoltà del Consiglio di Presidenza decidere se convocare l'Assemblea o indire votazioni on-line.
Art. 19
Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un quinto dei Soci. Per l'approvazione delle modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di 3/4 dei votanti quando abbia partecipato almeno la metà dei soci.
Art. 20
L'eventuale scioglimento della SIMP deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci iscritti alla SIMP. Nel deliberare lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione delle attività sociali che risulteranno alla chiusura della liquidazione.
Art. 21
Il presente Statuto entra in vigore dal 1 gennaio successivo all'approvazione. Se tale approvazione avverrà durante il secondo anno di carica del Presidente, non diventa esecutiva la norma prevista dall'Art. 8, 3° comma e gli eletti entreranno immediatamente in carica.
Art. 1
Ogni anno, entro il mese di novembre, i soci ricevono dalla Segreteria l'invito a versare la quota sociale non oltre il successivo 31 dicembre. Il mancato pagamento entro il termine comporta la sospensione dell'invio delle pubblicazioni e degli accessi on-line alle riviste. I soci morosi riacquistano le piene prerogative di socio, incluso il diritto di voto, dopo il pagamento delle quote sociali arretrate.
Art. 2
I soci in regola con le quote sociali hanno diritto a ricevere le pubblicazioni della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (d'ora innanzi: SIMP) a partire dall'anno di iscrizione. I nuovi soci ricevono le pubblicazioni a partire dal primo fascicolo disponibile dopo la data di iscrizione.
L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Il titolo di Honorary Fellow è conferito ad illustri membri della comunità scientifica internazionale, su proposta motivata, e accompagnata da curriculum vitae del candidato, di almeno 10 soci. La proposta è approvata a maggioranza dall'Assemblea. L'Honorary Fellow ha diritto a ricevere le pubblicazioni della SIMP a titolo gratuito a partire dal 1 gennaio successivo all'anno di conferimento del titolo. Non potranno essere nominati più di due Honorary Fellows per anno solare.
Il titolo di Socio Emerito è conferito d'ufficio a coloro che, in regola con il pagamento di tutte le quote associative, risultino iscritti alla SIMP in modo ininterrotto da 45 anni o più. A partire dal gennaio del 46° anno, il Socio Emerito può iscriversi gratuitamente alla SIMP, ha diritto a ricevere la copia cartacea di Elements (Art. 6) e a fruire dell'accesso alle riviste on-line (EJM ed Elements; Art. 6). Su specifica richiesta del socio e dietro pagamento di un'integrazione, può essere inviata anche la versione cartacea dell'EJM.
Art. 3
Ai fini dei rapporti economici fra la SIMP e soci dimissionari, le dimissioni hanno effetto immediato dalla data della comunicazione, salvo diversa indicazione del socio, e comunque non possono essere retroattive.
Art. 4
Tutte le cariche sociali sono gratuite. I membri del Consiglio di Presidenza hanno la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle Riunioni del Consiglio di Presidenza o per altri eventuali viaggi legati alle loro funzioni nella SIMP. Analogo trattamento può essere riservato ad altri soci che sono stati incaricati ufficialmente dalla SIMP.
Per il rinnovo delle cariche sociali, ferme restando le norme statutarie, il Presidente indice le votazioni da espletarsi o in Assemblea o mediante votazioni on-line entro il 30 novembre (Art. 11 - Statuto).
Le candidature sono individuate dal Consiglio di Presidenza e definite in numero possibilmente doppio rispetto ai posti disponibili. Tale elenco sarà inviato ai soci entro due mesi dalla data delle elezioni. Eventuali altre candidature dovranno pervenire da parte di un gruppo di almeno 50 soci al Presidente entro un mese dalla data delle elezioni.
Ai soci dovrà essere data comunicazione di tutte le candidature entro 20 giorni dalla data delle elezioni.
Ogni socio potrà votare un solo nominativo, per ognuna delle cariche, fra le candidature espresse; qualsiasi voto al di fuori delle candidature sarà considerato nullo.
I Presidenti del Gruppo Nazionale di Mineralogia (GNM), Gruppo Nazionale di Petrografia (GNP), Gruppo Georisorse, Ambiente e Beni Culturali (GABeC) fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio di Presidenza, fatto salvo che essi siano Soci, in regola con i pagamenti e che risultino non essere mai decaduti per morosità.
Il Vice Presidente in carica è, di regola, candidato alla carica di Presidente per il biennio successivo.
Art. 5
Contestualmente all'avviso di indizione di votazioni, sia a fini deliberativi sia consultivi, dovranno essere indicati modalità, luogo e data delle votazioni e dello scrutinio, che verrà effettuato pubblicamente da un'apposita Commissione formata da tre soci individuati dal Consiglio di Presidenza.
Nel caso di votazioni on-line la commissione si potrà riunire presso la Segreteria della SIMP per svolgere pubblicamente lo scrutinio. In alternativa, i membri potranno essere in collegamento telematico tra loro e con la Segreteria per le operazioni di scrutinio. Nel caso in cui due membri della commissione afferiscano alla stessa sede, questa potrà essere scelta come sede dello scrutinio ed il terzo membro potrà partecipare ai lavori via collegamento telematico.
Art. 6
Le pubblicazioni della SIMP sono: 1) European Journal of Mineralogy (EJM); 2) Elements – An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry and Petrology (Elements); 3) Plinius (Plinius).
Art. 7
EJM pubblica articoli scientifici originali, articoli di review e note brevi i cui argomenti rientrano nel campo delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato.
Esso viene edito e pubblicato nell'ambito di un accordo di collaborazione con la Deutsche Mineralogische Gesellschaft, la Sociedad Española de Mineralogía e la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie, in cooperazione con l'European Mineralogical Union e con il supporto del Centre National de la Recherche Scientifique.
Art. 8
Elements pubblica prevalentemente articoli di review su argomenti riguardanti il campo delle Scienze Mineralogiche, Geochimiche e Petrologiche in senso lato. Esso viene pubblicato nell'ambito dell'accordo di collaborazione con Associazioni straniere operanti nel campo della Mineralogia, Geochimica e Petrologia in senso lato.
Art. 9
Plinius, che dal 2016 viene pubblicato solo on-line sul sito web della SIMP, contiene il verbale ufficiale dell'Assemblea dell'anno precedente alla pubblicazione con i bilanci approvati e la relazione dei Revisori dei Conti, la situazione patrimoniale, l'elenco dei nuovi soci e gli eventuali altri allegati citati nel verbale. Sono inoltre pubblicati su Plinius i riassunti estesi delle tesi italiane di dottorato di ricerca nel campo delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato. A discrezione del Responsabile della rivista e del Comitato Editoriale (Art. 12), possono essere pubblicati: i riassunti delle comunicazioni presentate al congresso SIMP organizzato nell'anno di pubblicazione; i riassunti degli interventi di giornate scientifiche, scuole specialistiche, seminari ed altre riunioni organizzate o co-organizzate dalla SIMP; articoli di divulgazione didattica e informazione museale; eventuali altre notizie di carattere scientifico e/o informativo negli ambiti di interesse SIMP.
Art. 10
EJM viene gestito sulla base di un accordo stipulato tra le Associazioni mineralogiche francese, tedesca, spagnola e italiana e di un contratto che le predette Associazioni hanno stipulato con una casa editrice. La SIMP è tenuta a rispettare tali impegni (accordo e contratto) e le successive eventuali modificazioni. Queste modificazioni devono comunque essere approvate dall'Assemblea, salvo delega dell'Assemblea stessa al Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza nomina uno dei Chief Editors e il suo rappresentante nel Managing Committee dell'EJM. Entrambi durano in carica tre anni e sono riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi.
Il rappresentante della SIMP nel Managing Committee rappresenta a tutti gli effetti la stessa in tutti gli aspetti organizzativi e finanziari previsti dall'accordo tra le Associazioni e dall'accordo tra le Associazioni e la Casa Editrice. Egli prende ogni decisione nell'ambito di detti accordi e delle disponibilità finanziarie già concordate. Per le decisioni che esulano da questo contesto definito, egli elabora proposte che saranno valutate dal Consiglio di Presidenza e, se necessario, dall'Assemblea.
Il rappresentante della SIMP nel Managing Committee e il Chief Editor vengono invitati, limitatamente alle questioni di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 11
Elements viene gestito sulla base di un accordo stipulato con l'Executive Committee della rivista in base al quale la SIMP è divenuta una Participating Society e pertanto ha un proprio rappresentante nell'Executive Committee stesso.
Il rappresentante della SIMP è nominato dal Consiglio di Presidenza e resta in carica per tre anni, riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il suo ruolo, in base all'accordo sottoscritto, gli consente di partecipare alle decisioni di carattere finanziario e alla nomina dei Principal Editors e Managing Editor di Elements, a nome della SIMP.
Il rappresentante della SIMP nell'Executive Committee è invitato, limitatamente alle questioni di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 12
Plinius è gestito dal Consiglio di Presidenza tramite un Responsabile ed un Comitato Editoriale nominati ad hoc per la durata di quattro anni, rinnovabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il Responsabile agisce secondo le direttive approvate dal Consiglio di Presidenza.
Art. 13
Il Consiglio di Presidenza nomina i rappresentanti della SIMP nei diversi organismi nazionali ed internazionali.
Questi restano in carica 4 anni, quando non altrimenti stabilito dalle norme degli organismi nazionali ed internazionali. I rappresentanti della SIMP sono riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Presidenza inoltre nomina di volta in volta i delegati SIMP ai Convegni nazionali ed internazionali. Tutte le nomine e le deleghe devono essere rese note nell'Assemblea immediatamente successiva.
Art. 14
La SIMP promuove la costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro, istituiti allo scopo di favorire iniziative e preparare documenti su particolari materie indicate dal Consiglio di Presidenza. I membri delle Commissioni e Gruppi di Lavoro sono nominati dal Consiglio di Presidenza e possono cooptare altri esperti.
Art. 15
Il presente regolamento può essere modificato mediante votazioni in Assemblea o votazioni on-line, a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un quinto dei soci.
Art. 16
Il nuovo regolamento entra in funzione dal 1 gennaio 2018, per quanto compatibile con lo statuto vigente. La sua piena attuazione avverrà contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto.