Statuto della Fondazione "Ugo Panichi"
Art. 1
La Fondazione "Ugo Panichi" annessa dal 1945 alla Società Mineralogica Italiana, ha lo scopo di premiare studiosi che abbiano eseguito lavori di notevole importanza nei campi delle scienze mineralogiche.
Art. 2
Sono ammessi a concorrere al premio solamente studiosi italiani, laureati in Italia con esclusione dei professori universitari ordinari e straordinari.
Art. 3
Il capitale destinato al premio è costituito:
a) dalla somma iniziale (£. 120.000) consegnata dal Prof. Ugo Panichi; dalle successive oblazioni di Privati ed Enti; dalle somme corrispondenti a premi non assegnati;
b) da eventuali lasciti o altre liberalità che vengono assegnate al patrimonio della Fondazione
Art. 4
Il Premio "Ugo Panichi" è costituito: dal totale e complessivo reddito del capitale di cui alle letter a) e b) del precedente articolo, salvo le spese necessarie di posta, circolari, ecc.
Art. 5
Il capitale destinato al premio è amministrato dal Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana.
Art. 6
Il premio è conferito ogni due anni da una Commissione nominata dal Presidente della Società e così costituita:
a) Prof. Ugo Panichi o un suo rappresentante;
b) non meno di due Professori Universitari di ruolo.
La Commissione dovrà redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sui lavori presentati dai singoli candidati e la proposta motivata per il conferimento del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 7
Il premio è, di norma, indivisibile, tuttavia esso potrà essere diviso in parti uguali da non piùdi due concorrenti qualora questi siano giudicati entrambi meritevoli dell' intero premio.
In caso di mancata assegnazione del premio per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati meritevoli, il premio sarà devoluto ad aumento di capitale.
Art. 8
Il Presidente della Società, accertata la legalità e la formale perfezione degli atti della Commissione, attribuisce il premio e lo consegna durante il congresso annuale della Società.
Art. 9
Il bando di concorso al premio verrà pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della Socità ogni due anni e, comunque, in tempo utile acciocchè il premio, di cui verrà indicato l' ammontare, possa essere consegnato in occasione del Congresso annuale della Società. Il detto bando conterrà le norme indicate nell' articolo seguente.
Art. 10
I concorrenti debbono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso, entro i termini stabiliti dal bando. Sono ammessi i lavori dattiloscritti purchè essi, da dichiarazione scritta dai concorrenti, risultino pronti per la stampa. Non sono ammessi lavori precedentemente premiati. |