GRUPPO NAZIONALE DI MINERALOGIA (GNM)


 

 

Statuto Entrato in vigore il 1 gennaio 2008

Articolo 1

Il GRUPPO NAZIONALE DI MINERALOGIA (GNM) si propone di promuovere e di coordinare iniziative didattiche e scientifiche atte a far progredire le conoscenze di carattere sia fondamentale che applicativo nel campo della Mineralogia, e in particolare di:

costituire il punto di riferimento per quanto attiene la Mineralogia nei confronti dei vari organismi nazionali ed internazionali; promuovere e divulgare la cultura mineralogica ad ogni livello, anche attraverso l'organizzazione di scuole, convegni e giornate di studio; svolgere funzioni di informazione e di coordinamento per gli aderenti per quanto attiene le iniziative di interesse della Mineralogia.

Articolo 2

Il Gruppo riunisce coloro che svolgono attività didattica e/o di ricerca nel settore della Mineralogia. Possono fare domanda di adesione al Gruppo i laureati dipendenti da Università, Musei ed Enti pubblici e privati. Ogni sede designa un referente, che cura la diffusione delle comunicazioni del Consiglio Direttivo ed è portavoce delle proposte di sede.

Articolo 3

Le domande di adesione devono essere inoltrate al Presidente ed approvate dal Consiglio direttivo; l’adesione viene confermata con cadenza triennale, entro tre mesi dal rinnovo del Consiglio Direttivo. È automatica l’accettazione della domanda di adesione al G.N.M. dei docenti universitari e dei ricercatori di enti pubblici di ricerca afferenti ai settori di ricerca riportati nell’allegato A; per questi non è richiesta la conferma triennale dell’adesione e pertanto continuano a far parte del G.N.M. fino a esplicita richiesta di esclusione. Per gli altri casi, il Consiglio Direttivo valuterà le domande di adesione sulla base documentata dell’attività didattica e/o di ricerca svolta dal richiedente nel settore della Mineralogia. Adeguamenti dell’allegato A che si rendano necessari per interventi legislativi e/o regolamentari non comportano modifiche statutarie.

Articolo 4

Gli organi del Gruppo sono:

l’Assemblea degli aderenti; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Articolo 5

L’Assemblea degli aderenti ha compiti di indirizzo generale; si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria ogni tre anni con punto obbligatorio all’Ordine del Giorno l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; l’assemblea degli aderenti viene convocata dal Presidente, ogniqualvolta se ne verifichi l’opportunità, su iniziativa del Presidente stesso, sentito il Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno un terzo degli aderenti. L’Assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza semplice degli aderenti. Ogni partecipante può produrre un massimo di tre deleghe; per l’elezione del Consiglio Direttivo vengono espressi due nominativi. I simpatizzanti di cui all’art. 9 possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto.

Articolo 6

Il Consiglio direttivo è costituito da 5 aderenti al G.N.M., eletti dall’Assemblea degli aderenti. Rimane in carica per tre anni, ed ha il compito di:

eleggere al proprio interno il Presidente; realizzare gli indirizzi indicati dall’Assemblea degli aderenti; organizzare giornate di studio, scuole di approfondimento su temi di Mineralogia, convegni scientifici; dibattere temi di interesse per la comunità mineralogica; tenere aggiornati l’elenco ufficiale degli aderenti e l’elenco dei simpatizzanti di cui all’articolo 9; favorire la circolazione dell’informazione tra e con gli aderenti. I membri del Consiglio Direttivo non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

Articolo 7

Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo appena eletto e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi; egli ha il compito di:

  • rappresentare il GNM;
  • coordinare l'attività del GNM;
  • mantenere i rapporti con altre organizzazioni scientifiche e con i gruppi informali di Scienze della Terra;
  • convocare l'Assemblea degli aderenti ed il Consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno delle riunioni.

Nel caso in cui l’urgenza di alcuni problemi non consenta la convocazione dell’Assemblea, il Presidente consulta il Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Le eventuali modifiche al presente statuto, ivi compreso lo scioglimento del Gruppo, devono essere deliberate mediante referendum, valido con una partecipazione di almeno 2/3 degli aderenti, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le modalità di svolgimento del referendum sono definite dal Consiglio Direttivo in carica e comunicate dal Presidente agli aderenti.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo in carica, oltre alla lista degli aderenti al G.N.M., cura una lista di simpatizzanti che riceveranno tutte le comunicazioni relative all’attività del Gruppo e saranno invitati a partecipare alle iniziative didattico-scientifiche organizzate. Alla lista dei simpatizzanti possono chiedere di essere iscritti tutti coloro che, pur operando a vario titolo nel settore mineralogico, non presentano i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I simpatizzanti, non facendo parte dell’Assemblea degli aderenti, non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Allegato A

Settori di Ricerca per cui è automatica l’accettazione della domanda di adesione al G.N.M. e non è richiesta la conferma triennale dell’adesione stessa e pertanto continuano a far parte del GNM fino a esplicita richiesta di esclusione: SSD GEO06 settore università; SSD GEO06 settore enti pubblici di ricerca.

 

 

 


 

     

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Aggiornato il: 27 novembre 2017