Statuto della Fondazione "Johndino Nogara"
Art. 1
Per onorare la memoria del giovane studente di ingegneria mineraria Johndino Nogara, tragicamente perito in un incidente sportivo, è istituito presso la Società Mineralogica Italiana il "Premio Johndino Nogara", allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica, pura ed applicata, con particolare riguardo allo studio dei giacimenti minerari.
Art. 2
Sono ammessi a concorrere al premio solamente studiosi italiani, laureati in Italia, con esclusione dei professori universitari ordinari e straordinari.
Art. 3
Il capitale destinato al premio è costituito:
a) dalla somma iniziale (£ 550.000) (£ 400.000 contributo personale dell' Ing. Giovanni Nogara e £ 150.000 contributo della SMI);
b) da eventuali donazioni od altre liberalità che vengono assegnate al patrimonio della Premio.
Art. 4
Il premio "Johndino Nogara" è costitutito:
a) dal reddito del capitale, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;
b) dal reddito delle donazioni ed altre liberalità che vengono assegnate al patrimonio della Premio, di cui alla lettera b) del precedente articolo.
Art. 5
Il capitale destinato al premio è amministrato dal Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana.
Art. 6
Il premio è conferito ogni due anni da una Commissione nominata dal Presidente della Società e così composta:
a) Ing. Giovanni Nogara o un suo rappresentante;
b) non meno di due Professori Universitari di ruolo.
La Commissione dovrà redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sui lavori presentati dai singoli candidati e la proposta motivata per il conferimento del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 7
Il premio è, di norma, indivisibile, tuttavia esso potrà essere diviso in parti uguali da non più di due concorrenti qualora questi siano giudicati entrambi meritevoli dell' intero premio.
In caso di mancata assegnazione del premio per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati meritevoli, il premio sarà devoluto ad aumento di capitale.
Art. 8
Il Presidente della Società, accertata la legalità e la formale perfezione degli atti della Commissione, attribuisce il premio e lo consegna durante il congresso annuale della Società.
Art. 9
Il bando di concorso al premio verrà pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della Socità ogni due anni e, comunque, in tempo utile acciocchè il premio, di cui verrà indicato l' ammontare, possa essere consegnato in occasione del Congresso annuale della Società. Il detto bando conterrà le norme indicate nell' articolo seguente.
Art. 10
I concorrenti debbono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso, entro i termini stabiliti dal bando. Sono ammessi i lavri dattiloscritti purchè essi, da dichiarazione scritta dai concorrenti, risultino pronti per la stampa. Non sono ammessi lavori precedentemente premiati. |